Art. 4.
(Consiglio di istituto).

      1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività dell'istituto e svolge specifiche funzioni finalizzate all'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dell'istituzione scolastica.

 

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      2. Il consiglio di istituto, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

          a) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;

          b) approva il piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;

          c) approva il programma annuale di attività e la rendicontazione finale;

          d) delibera il regolamento di istituto, recante anche i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti, nonché le modalità di costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 8;

          e) approva l'adesione della scuola ad accordi, coerenti con il piano dell'offerta formativa, con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio.

      3. Il consiglio di istituto è composto da undici membri, compresi i membri di diritto, tra cui un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti.
      4. Negli istituti tecnico-professionali, il numero dei componenti del consiglio di istituto è integrato con due esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
      5. Sono membri di diritto del consiglio di istituto il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, al quale compete anche la verbalizzazione delle sedute.
      6. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli studenti minorenni che facciano parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del medesimo consiglio che concernono il programma annuale di attività.

 

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      7. I componenti del consiglio di istituto sono eletti dai docenti, dai genitori e, per gli istituti secondari di secondo grado, dagli studenti. Ciascuna delle categorie di cui al precedente periodo vota esclusivamente per la propria rappresentanza. Le modalità di costituzione delle rappresentanze, nonché le procedure di elezione, di sostituzione e di designazione dei membri elettivi del consiglio di istituto sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      8. Il consiglio di istituto dura in carica tre anni ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.