1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività dell'istituto e svolge specifiche funzioni finalizzate all'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dell'istituzione scolastica.
a) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) approva il piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;
c) approva il programma annuale di attività e la rendicontazione finale;
d) delibera il regolamento di istituto, recante anche i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti, nonché le modalità di costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 8;
e) approva l'adesione della scuola ad accordi, coerenti con il piano dell'offerta formativa, con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio.
3. Il consiglio di istituto è composto da undici membri, compresi i membri di diritto, tra cui un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti.
4. Negli istituti tecnico-professionali, il numero dei componenti del consiglio di istituto è integrato con due esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
5. Sono membri di diritto del consiglio di istituto il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, al quale compete anche la verbalizzazione delle sedute.
6. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli studenti minorenni che facciano parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del medesimo consiglio che concernono il programma annuale di attività.